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Unioni civili, cosa fare se il sindaco si rifiuta

Tra i primi a tuonare contro la legge sulle unioni civili ci sono molti sindaci, chiamati ad applicarla senza opposizioni.
Ecco quali misure adottare per vedere soddisfatti i propri diritti

La legge sulle unioni civili è realtà. L’Italia, 27esimo Paese a dotarsi di una normativa, da oggi ha un nuovo tema su cui dividersi in più parti, tra chi festeggia e chi trova pochi o zero motivi per lasciarsi andare all’entusiasmo. Alcuni sindaci hanno già espresso perplessità e hanno dichiarato di non volere celebrare le unioni tra persone dello stesso sesso. E altri, come Matteo Salvini, ha addirittura spronato i sindaci leghisti a disobbedire.

Per comprendere quali sono gli strumenti a disposizione dei cittadini, abbiamo chiesto il parere dell’ avvocato Roberto Cataldi che dirige un sito di informazione e approfondimento giuridico: “il ddl Cirinnà non ha previsto specifiche sanzioni, restano validi i principi generali del nostro ordinamento giuridico, le norme di carattere penale come quelle che puniscono il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio da parte di pubblico ufficiale”.

Si può quindi chiedere l’applicazione dell’articolo 328 del codice penale che “prevede la reclusione da sei mesi a due anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio”.

Ricorrere alle vie legali è una misura estrema, anche perché i sindaci hanno potere di delega: “per la celebrazione dei matrimoni con il rito civile il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al segretario comunale. Possono poi celebrare i matrimoni gli assessori, i consiglieri comunali o addirittura cittadini che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale a patto che siano abilitati per legge e muniti di delega del sindaco”.

C’è anche la responsabilità civile dei comuni, infatti “devono garantire che le celebrazioni si possano svolgere – continua l’avvocato Cataldi – è un obbligo che deriva dal regolamento di Stato civile e se il comune non lo rispetta si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità civile indiretta dell’ente locale, che non esclude quella civile e penale dei funzionari”. In questi casi viene sollecitato il dpr 396/2000.

I costi di una procedura per ottenere l’applicazione dei propri diritti possono essere salati: “la denuncia penale si può fare anche senza un avvocato, basta presentarsi in procura o presso i carabinieri o altri organi di polizia giudiziaria per esporre quanto accaduto documentando il rifiuto. I costi possono salire se si decide di costituirsi parte civile nel processo, in questo caso l’assistenza di un legale è sempre consigliata dato che c’è pur sempre il rischio di commettere qualche errore e di vanificare ogni iniziativa”.

In linea teorica il ddl Cirinnà dovrebbe proiettare l’Italia un passo avanti ma, in pratica, ostentiamo una forsennata volontà di marciare sul posto, confinando alla strumentalizzazione ogni possibilità di dialogo costruttivo.

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