La rappresaglia
Mi sono meravigliato nel sentirmi chiedere da un professore di storia cosa pensassi del processo all’ufficiale delle SS Priebke e sentirmi rispondere dopo avergli espresso le mie considerazioni su quel processo che l’eccidio delle Fosse Ardeatine era stata una rappresaglia perché non si erano presentati gli attentatori, come invece richiedeva il Bando appiccicato su tutti i muri di Roma. Quando gli spiegai che non esiste codificato l’istituto della rappresaglia e che nessun Bando era stato “appiccicato” sui muri delle strade romane egli rimase sbalordito. Aveva letto quelle informazioni sui giornali.
Durante l’ultimo conflitto mondiale da parte delle forze armate naziste venne fatto largo ricorso a due categorie di crimini, non codificati in alcun contesto internazionale che provocarono centinaia di migliaia di vittime, immolate sull’altare della ferocia e della brutalità dell’occupatore.
Una di queste categorie attraverso la quale le forze di occupazione naziste pensavano di domare la sete di libertà e di indipendenza delle popolazioni dei territori da loro invasi era la cosiddetta “responsabilità oggettiva” che consentì l’arresto, la fucilazione e la deportazione nei Lager o l’invio al lavoro coatto nelle industrie di guerra tedesche di centinaia di migliaia di abitanti, specie polacchi, bielorussi, ucraini e jugoslavi.
Non si salvarono [1]nemmeno i paesi occidentali, anche se la responsabilità oggettiva ebbe in proporzione minore applicazione in questi paesi sottoposti al giogo nazista.
La responsabilità oggettiva[2] consisteva nel ritenere responsabili di tutti gli scontri, uccisioni di soldati tedeschi o loro collaboratori, di azioni partigiane o attentati di vario genere, le popolazioni che vivevano in prossimità del luogo dove l’evento si era verificato[3].
Era chiaro che questa categoria, non solo teorizzata ed applicata dalle forze naziste di occupazione, ma diffusa spesso con manifesti alle popolazioni, tendeva ad incutere il terrore ed aveva lo scopo principale di recidere i legami tra le popolazioni ed i movimenti della resistenza.
Un’altra categoria di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi (a proposito del processo Priebke) è quella della rappresaglia. Da più parti si è addirittura teorizzato il diritto di rappresaglia come se da qualche convenzione internazionale la rappresaglia fosse codificata e consentisse ad un esercito occupante di usarla attraverso l’esercizio di un presunto ed inesistente diritto.
Ricordiamo per inciso che non solo le SS, ma anche la Wehrmacht esercitò in modo indegno questo cosiddetto diritto di rappresaglia. In Jugoslava, ad esempio, il famigerato generale Boehme[4], durante la ritirata dei tedeschi sotto l’incalzare delle forze partigiane di Tito, aveva emesso delle ordinanze che seminarono un terrore di tali dimensioni da non essere per nulla inferiore a quello seminato dai terribili Einsatzgruppen delle SS operanti nei territori orientali. Come ho scritto in altra occasione le “misure espiatorie” (così vennero chiamate) a cui era costretta la popolazione serba in quel periodo che va dall’estate del 1941 all’autunno del 1944, prevedevano l’uccisione di 100 civili serbi per ogni caduto tedesco per mano dei partigiani e l’esecuzione di 50 civili per ogni soldato tedesco ferito. Il rapporto 1: 100 ed 1: 50 doveva essere rispettato dai comandi inferiori ed i plotoni di esecuzione dovevano esser forniti dalla Wehrmacht. In altre zone la rappresaglia si limitò al rapporto uno a dieci, in alcune si arrivò al rapporto di uno a cinquanta.
Uno a dieci, uno a cinquanta, uno a cento! Ma quale diritto, quale convenzione internazionale avrebbe potuto codificare un istituto del genere, così vago anche nei rapporti?
Il diritto normalmente da delle indicazioni precise; perciò nessuna Convenzione avrebbe codificato il fatto che il comandante di un reparto o di un esercito potesse con una sua ordinanza stabilire il rapporto di civili che avrebbero dovuto esser fucilati in una determinata evenienza senza che gli stessi fossero stati sottoposti a regolare processo.
La rappresaglia in sostanza non è solo un istituto sconosciuto nel diritto internazionale in quella parte che regola i rapporti tra i cittadini di un paese e le forze armate occupanti.
La rappresaglia come istituto del diritto internazionale riguarda solamente ed in modo esclusivo i rapporti tra stati NON IN GUERRA TRA DI LORO, nel senso che uno stato che riceva una offesa priva di giustificazione da un altro Stato, con il quale non esiste lo stato di guerra, può per ritorsione – quindi per rappresaglia – condurre un’azione punitiva nei confronti dello Stato dal quale ha ricevuto l’offesa.
Nel riguardare i rapporti si richiama, la norma, agli Stati, non ai cittadini di quegli stati.
Solo la scarsa documentazione e la superficialità nel trattare la questione da parte degli organi di stampa hanno convinto i cittadini, che costituiscono la cosiddetta opinione pubblica, a ritenere che questo istituto di diritto internazionale esista e che le forze di occupazione possano farlo valere.
Sempre in relazione al processo intentato all’ufficiale delle SS Eric Priebke, il 2 dicembre 1995 sul “Corriere della Sera” apparve un articolo nel quale un giornalista spiegava che la rappresaglia era legittima in quanto ammessa dalla legge internazionale di guerra (quale “legge internazionale di guerra” ? sottoscritta da quali paesi ? ratificata da quali parlamenti? In quale data ?) e che il bando relativo, quello” che annunciava la rappresaglia di dieci contro uno era affisso su tutti i muri e pubblicato su tutti i giornali”.
Si passava dalla superficialità, dall’ignoranza su questo tema specifico, alla mistificazione dei fatti. Proprio perché l’argomento dello scritto era il processo Priebke l’inesattezza era doppiamente grave: in primo luogo nessun manifesto, nessun bando venne affisso sui muri, in secondo luogo l’assassinio degli oltre 330 prigionieri delle carceri romane e di via Tasso venne tenuto segreto.
L’istituto della rappresaglia balzò agli onori delle cronache italiane per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Il Tribunale militare di Roma, infatti, nel 1946 condannò il col. Kappler all’ergastolo ritenendolo responsabile non dell’eccidio in sé, ma perché “aveva ecceduto violando le proporzioni”. Gli altri ufficiali vennero assolti in “quanto avevano obbedito agli ordini ricevuti”[5].
Con questa sentenza il Tribunale Militare di Roma ammise l’esistenza dell’istituto della rappresaglia nel diritto internazionale in tempo di guerra su cittadini estranei ai fatti, commettendo un errore concettuale molto grave.
L’inesistenza dell’istituto della rappresaglia, sia nella dottrina penale che nel diritto internazionale venne ampiamente dibattuta dai nostri maggiori giuristi proprio in seguito alla errata sentenza pronunciata da quel Tribunale Militare.
Mentre il bene supremo della vita dell’individuo è da considerarsi inviolabile e può essere sacrificato soltanto per una responsabilità penale e personale, venne messo in evidenza in quegli studi di diritto internazionale che esiste solo la norma inserita nell’articolo 50 della convenzione dell’Aja del 1907, recepita nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 65 del regio decreto 1415 dell’8 luglio 1938, la quale norma prescrive che:
“ nessuna sanzione pecuniaria o d’altra specie può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvo che esse possano esserne solidalmente responsabili”.
Come è facilmente comprensibile si tratta di sanzioni contro popolazioni coinvolte globalmente in atti che possono essere puniti con provvedimenti di carattere amministrativo come la requisizione di beni, oppure con atti quali il divieto di circolazione, oppure ancora l’obbligo di rispettare gli orari del coprifuoco, ecc.
Sempre a proposito dell’eccidio delle Fosse Argentine le stesse autorità naziste tentarono di giustificarsi, sapendo bene di aver commesso un vero e proprio delitto, affermando che era loro intenzione di essere clementi risparmiando la vita dei CONDANNATI, ma che a seguito degli attentati non avevano potuto usare clemenza ed erano state costrette ad eseguire le condanne a morte già pronunciate[6].
Si tratta di una delle tante menzogne diffuse dai nazisti in quanto le persone vittime dell’eccidio non erano mai state giudicate e condannate da nessun tribunale, né italiano, né tantomemo tedesco.
A questo proposito mi sembra importante ricordare che di fronte agli assassini compiuti dagli Einsatzgruppen in Polonia, dove Himmler richiese loro di eliminare l’“intelligentia” polacca, il comandante di un’armata tedesca, il generale Johannes Blaskowitz, si rivolse direttamente a Hitler accennando “alla grandissima apprensione che generavano arresti, fucilazioni, confische … e pure alle preoccupazioni per la disciplina delle truppe che vivono queste cose con i propri occhi”…e rivolgeva al Hitler “la preghiera di ripristinare la legalità e soprattutto far eseguire fucilazioni SOLO IN CASO DI SENTENZE GIUDIZIARIE “.
Infatti, non solo gli italiani assassinati alle Ardeatine e quelli fucilati a Fossoli non erano stati condannati, ma nemmeno risulta che fossero stati oggetto di una indagine giudiziaria. Erano semplicemente dei cittadini di uno Stato occupato nelle mani delle forze di polizia naziste.
E’ necessario aggiungere che le esecuzioni non ebbero neanche la caratteristica della rappresaglia (in quanto chi la esercita anche illegittimamente agisce in modo aperto e clamoroso e la stessa viene pubblicizzata con manifesti e comunicati radio e stampa allo scopo di fungere da deterrente per le popolazioni alle quali si rivolge) ma vennero effettuate segretamente dimostrando così che alla base di quelle esecuzioni albergavano solo sentimenti di odio e di vendetta.
Nella realtà, contrariamente a quello che veniva messo in evidenza a Trieste dove si terrorizzava la popolazione con le impiccagioni di via Ghega (dove i passanti potevano vedere i corpi appesi alle finestre dello stabile) oppure si pubblicizzavano attraverso i giornali locali le fucilazioni del 21 settembre 1944 richiamandosi ad attentati partigiani, sia l’eccidio delle Ardeatine che le fucilazioni di Fossoli vennero tenute talmente segrete che ad esempio la popolazione genovese per la quale avvennero le fucilazioni di Fossoli non venne a sapere un bel niente.
Quindi, se fossero state effettuate per una rappresaglia mancarono completamente lo scopo. Per cui quando diciamo che le motivazioni di quegli eccidi, come di tanti altri, perpetrati dalle forze naziste in Italia, sono da ricercarsi nell’odio e nella vendetta che le animava, non siamo lontani dalla realtà in quanto non troviamo altre motivazioni plausibili.
Il Tribunale Militare di Roma nella sentenza in cui condannò il colonnello Kappler per l’eccidio delle Fosse Ardeatine assolse gli altri ufficiali partecipanti alla tragica impresa perché, cosi recitava la sentenza, “avevano obbedito agli ordini ricevuti “.
L’alto ufficiale della marina tedesca, membro dell’ufficio storico dell’esercito tedesco, testimoniando al processo intentato a Priebke ha voluto ricordare numerosissimi casi di soldati, sottufficiali ed ufficiali tedeschi che si rifiutarono, in varie parti dell’Europa occupate dalle forze armate naziste, di uccidere cittadini che non erano stati regolarmente processati e condannati da una autorità giudiziaria.
A conferma di ciò stanno le disposizioni contenute nel codice penale militare tedesco, che si basava sulla trasposizione integrale del paragrafo 47 dal vecchio codice guglielmino, il cosiddetto "Rechtstaat" (risalente a prima del 1914), il quale autorizzava i soldati a resistere e a non ubbidire ad ordini che venissero impartiti dai superiori se quegli ordini contraddicevano i codici morali e penali.
Ci sembra a questo punto, dopo aver cercato di chiarire in breve l’inesistenza di un istituto giuridico a carattere internazionale denominato “rappresaglia”, di poter affermare che l’azione delle forze di polizia naziste e della stessa Wehrmacht, culminate con stragi di popolazioni, debbono considerarsi semplicemente come azioni, dettate da istinti primordiali come l’odio e la vendetta, effettuate da chi si trovava in una posizione dominante e che chiaramente sapeva che contro di lui ben poco poteva fare la popolazione civile.
Alberto Berti
[1] Occorre tenere presente che i lavoratori coatti utilizzati dai tedeschi furono quasi 10 milioni. Qui ci si riferisce a quelli deportati in Germania in base alla responsabilità oggettiva.
[2] Una variante peggiorativa della responsabilità oggettiva fu indubbiamente l’arresto in base al decreto Nacht und Nebel (Notte e Nebbia) emanato dal Comando supremo della Wehrmacht a firma del generale Keitel.
[3] Gli arrestati appartenenti a questa categoria non vanno confusi con quelli dell’ordinanza dell’OKW denominata Nacht und Nebel (Notte e Nebbia).
[4] Il generale dell’esercito tedesco Franz Boehme nel dopoguerra venne estradato in Jugoslavia, processato ed impiccato.
[5] Per inciso i tribunali alleati in Germania comminarono parecchie condanne a morte a gente macchiatasi di particolari crimini che si difese dicendo di aver obbedito agli ordini. Ricordo Irma Grese, ad esempio.
[6] Queste giustificazioni di parte nazista riguardano sia l’eccidio delle Ardeatine che quello effettuato tra coloro che erano rinchiusi nel campo di concentramento di Fossoli (67 fucilati).